Art. 1

In vigore dal 5 ott 1945
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Vista la legge 10 dicembre 1942, n. 1551; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . Gli articoli 5, 6 e 7 della legge 10 dicembre 1942, n. 1551, sono sostituiti dai seguenti: «Art. 5. - Il sottufficiale prigioniero di guerra non può durante la prigionia conseguire l'avanzamento, però la prigionia non interrompe il computo dell'anzianità». «Art. 6. - Per ciascun sottufficiale reduce dalla prigionia il Comando generale della Regia guardia di finanza, constatata la posizione sia penale che disciplinare in rapporto al fatto della cattura, dichiara, se nulla osti, a che il sottufficiale sia preso in esame per l'avanzamento. Il sottufficiale raggiunto dal turno di promozione anteriormente o durante la prigionia, che abbia ottenuto la dichiarazione anzidetta e sia riconosciuto idoneo, dalle competenti autorità, all'avanzamento, è promosso al ritorno dalla prigionia purchè abbia compiuto, prima della cattura, il periodo di servizio richiesto dalle disposizioni in vigore. Nella promozione gli sarà attribuita l'anzianità che gli sarebbe spettata a suo turno. Qualora non abbia compiuto tale periodo di servizio, sarà preso in esame per l'avanzamento e, se giudicato idoneo, promosso, al termine di un periodo di servizio di tre mesi conseguendo l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. La promozione ha luogo, a tutti gli effetti, anche se non esiste vacanza nel grado superiore e l'eccedenza formatasi in detto grado è riassorbita al verificarsi della prima vacanza. Se con l'anzianità come sopra stabilita il sottufficiale risulti ancora compreso in turno di promozione nel nuovo grado, può ottenere altra promozione, se giudicato idoneo, soltanto dopo che abbia prestato effettivo servizio per almeno sei mesi, conseguendo l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno, ai soli effetti giuridici». «Art. 7. - Il sottufficiale caduto prigioniero dopo essere stato ferito in combattimento o comunque in servizio da offesa del nemico, al ritorno dalla prigionia è assoggettato alla procedura di cui all'articolo precedente per quanto riguarda l'avvenuta cattura. Ottenuto il nulla osta, egli, se risulti compreso in turno di promozione, è preso in esame a tale scopo e, se giudicato idoneo dalle competenti autorità, all'avanzamento, è promosso, sempre quando abbia compiuto prima della cattura il periodo di servizio richiesto dalle disposizioni in vigore. Qualora non abbia compiuto tale periodo di servizio sarà preso in esame per l'avanzamento e, se giudicato idoneo, promosso, al termine di un periodo di servizio di tre mesi, conseguendo l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. Il sottufficiale elle abbia ottenuto una promozione ai sensi del comma precedente, se con l'anzianità attribuitagli risulti ancora compreso in turno di promozione nel nuovo grado, può ottenere altra promozione con le norme stabilite nell'ultimo comma del precedente art. 6. Il sottufficiale catturato prigioniero durante la degenza in luoghi di cura per ferite riportate in circostanze diverse da quelle previste dal primo comma del presente articolo, o per lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio, ottenuto il nulla osta, può conseguire la promozione quando abbia compiuto, prima della cattura, il periodo di servizio richiesto dalle disposizioni in vigore, abbia riacquistata l'incondizionata idoneità fisica e risulti compreso in turno di promozione. In tal caso gli viene attribuita in sede di anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. Quando non abbia compiuto il detto periodo di servizio, sarà preso in esame per l'avanzamento e, se giudicato idoneo, promosso, al termine di un periodo di servizio di tre mesi, conseguendo l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. La successiva promozione è però subordinata alla prestazione di almeno sei mesi di effettivo servizio conseguendo la sede di anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno ai soli effetti giuridici».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-09-07;590#art-1

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Art. 1 Avanzamento dei sottufficiali della Regia guardia di finanza reduci dalla prigionia di guerra. — Testo vigente | Portale Normativo