Art. 3

In vigore dal 5 ott 1945
La «Valle d'Aosta» è retta da un Consiglio, costituito di venticinque membri, eletti in base alle norme che saranno emanate con separato provvedimento legislativo. Il Consiglio della Valle nomina nel suo seno il presidente e una Giunta di cinque membri.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-09-07;545#art-3

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