Art. 2
In vigore dal 26 set 1945
Coloro che, all'atto del ritorno dei territori all'Amministrazione italiana, si trovino preposti a pubblici uffici, in virtù di disposizioni del Governo Militare Alleato, continuano ad esercitare le loro funzioni fino a quando non siano sostituiti dalla competente autorità del Governo italiano, salva la loro eventuale immissione in ruolo.
Ai fini del trattamento economico spettante per detti incarichi, le persone estranee all'Amministrazione sono equiparate ai dipendenti di ruolo del grado gerarchico cui corrispondono le funzioni ad esse affidate. Tale equiparazione è disposta con decreto del Ministro competente, di concerto con quello per il tesoro.
Qualora trattisi di funzioni esercitate, da parte di estranei all'Amministrazione, in enti pubblici diversi dallo Stato è corrisposto il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni o dai rispettivi ordinamenti por da carica cui le funzioni stesse corrispondano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-31;571#art-2