Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2009
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-24;557#art-2

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Art. 2 Autorizzazione all'Istituto nazionale di credito edilizio di aumentare dall'1 all'1,50%, per il periodo dal 1° luglio 1945 a tutto l'esercizio successivo a quello della conclusione della pace, il limite massimo della provvigione spettante sui capitali dati a mutuo. — Testo vigente | Portale Normativo