Art. 2
In vigore dal 22 set 1945
Gli organici dei ricostituiti Comuni saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quella organicamente assegnati ai menzionati Comuni anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 25 agosto 1938, n. 1648.
Il personale già in servizio presso il comune di Ischia che eventualmente sarà inquadrato nei detti organici dovrà, avere la posizione gerarchica e il trattamento economico non superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;556#art-2