Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2009
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-10;454#art-2

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Art. 2 Riassunzione, da parte del Governo italiano, dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Bologna, Ferrara, Forli', Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Apuania, Lucca ed in quello del comune di Ancona nella provincia di Ancona, gia' sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata. — Testo vigente | Portale Normativo