Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2009
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-04;468#art-1

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Art. 1 Concessione all'Ente Nazionale per la Distribuzione dei Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) di un contributo a carico dello Stato di lire 50.000.000 per far fronte alle spese di trasporto dei soccorsi dai porti di sbarco alle localita' di distribuzione. — Testo vigente | Portale Normativo