Art. 7

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-01;708#art-7

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Art. 7 Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, relativo al Fondo per l'indennita' agli impiegati — Testo vigente | Portale Normativo