Art. 1

In vigore dal 26 ago 1945
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto l'art. 204 della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. L'Ente Italiano per il Diritto d'Autore (E.I.D.A.) assume la denominazione di Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.). Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 20 luglio 1945 UMBERTO DI SAVOIA Parri - Togliatti Visto, il Guardasigilli; Togliatti Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1945 Atti del Governo, registro n. 5, foglio n 93. - Frasca
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-07-20;433#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Modificazione della denominazione dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore (E.I.D.A.) in quella di "Societa' Italiana degli Autori ed Editori" (S.I.A.E.). — Testo vigente | Portale Normativo