Art. 9

Abrogato
In vigore dal 9 ott 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2012, N. 66

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-28;497#art-9

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Art. 9 Istituzione di due ruoli transitori di personale direttivo e d'assistenza dell'Associazione della Croce Rossa Italiana e dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta ed abbassamento dei limiti di eta' per l'iscrizione di cittadini italiani aventi obblighi militari nei ruoli normali del personale direttivo e di assistenza delle associazioni stesse. — Testo vigente | Portale Normativo