Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2009
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-28;376#art-1

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Art. 1 Riassunzione, da parte del Governo italiano, dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Firenze, Pistoia, Pisa e Livorno, con eccezione del comune di Pisa nella provincia di Pisa e dei comuni di Livorno e Colle Salvetti nella provincia di Livorno, gia' sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata. — Testo vigente | Portale Normativo