Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2009
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-07;397#art-2

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Art. 2 Finanziamenti In valuta estera alla Croce Rossa Italiana per l'organizzazione a Ginevra di opere di soccorso a favore degli italiani colpiti dalla guerra. — Testo vigente | Portale Normativo