Art. 11
In vigore dal 27 lug 1945
Le pensioni liquidate con decorrenza, anteriore al 1° settembre 1942, sono aumentate, a datare dal 1° aprile 1943, del 25% del loro ammontare al 31 marzo 1943, con esclusione della quota di concorso dello Stato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-05-28;402#art-11