Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2009
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-05-24;381#art-2

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Art. 2 Estensione ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza del beneficio di cui all'art. 5 del R. decreto legge 3 gennaio 1944, n. 6, relativo alla corresponsione del vitto in natura o in contanti. — Testo vigente | Portale Normativo