Art. 2
In vigore dal 22 lug 1945
Il distintivo sarà concesso gratuitamente, a spese dell'Amministrazione, ai patrioti che abbiano fatto parte, per non meno di tre mesi ininterrottamente, di formazioni riconosciute dai Comitati di Liberazione Nazionale, o che siano rimasti feriti in combattimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-05-03;350#art-2