Art. 2

In vigore dal 22 lug 1945
Il distintivo sarà concesso gratuitamente, a spese dell'Amministrazione, ai patrioti che abbiano fatto parte, per non meno di tre mesi ininterrottamente, di formazioni riconosciute dai Comitati di Liberazione Nazionale, o che siano rimasti feriti in combattimento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-05-03;350#art-2

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