Art. 3
In vigore dal 23 gen 1946
Un Comitato di sette soci, nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, provvederà:
a) a stabilire con giudizio insindacabile, entro i tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, quali soci debbano essere radiati sia per essere entrati a far parte dell'Accademia dei Lincei senza titoli adeguati sia per il loro contegno nel periodo fascista, tenendo particolare conto della loro partecipazione ad Accademie create dal regime fascista o ad esso ispirate;
b) a predisporre le condizioni necessarie perché al più presto, e comunque non oltre i tre mesi di cui alla lettera a), l'Accademia riprenda il suo funzionamento normale.
Nei riguardi dei soci residenti nelle regioni d'Italia ancora occupate dal nemico o che svolgono abitualmente in esse la loro attività, il Comitato può rinviare il giudizio ai tre mesi successivi alla liberazione delle rispettive provincie, senza pregiudizio dei provvedimenti di cui alla lettera b).
Note all'articolo
- Il D.Lgs. Luogotenenziale 16 novembre 1945, n. 801, ha disposto (7, comma 1) che "Il termine posto al Comitato dalla lettera a) dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 178, perche' stabilisca quali soci debbano essere radiati dall'Accademia, e' prorogato di tre mesi."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-04-12;178#art-3