Art. 2

In vigore dal 8 mag 1945
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge delle Stato. Dato a Roma, addì 22 marzo 1945 UMBERTO DI SAVOIA BONOMI - PESENTI - SOLERI Visto, il Guardasigilli: TUPINI Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1945 Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 1. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-03-22;165#art-2

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Art. 2 Modificazioni alla legge 29 gennaio 1942, n. 64, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo delle Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo