Art. 2

In vigore dal 18 mar 1945
In caso di disaccordo fra l'amministrazione ed il concessionario, nel nuovo regolamento dei rapporti di cui all'articolo che precede, ogni questione è deferita ad un collegio di tre arbitri, dei quali uno, con funzione di presidente, nominato dal Presidente del Consiglio di Stato, e gli altri due nominati rispettivamente dal Ministro per i trasporti e dalla azienda concessionaria.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-03-08;60#art-2

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Art. 2 Disposizioni relative alle concessioni di ferrovie all'industria privata. — Testo vigente | Portale Normativo