Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2009
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-03-01;225#art-2

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Art. 2 Norme, durante l'attuale stato di guerra, circa la dispensa dal servizio permanente effettivo degli ufficiali che trovandosi in territorio occupato dal nemico, abbiano contratto matrimonio senza la prescritta autorizzazione. — Testo vigente | Portale Normativo