Art. 2

In vigore dal 22 feb 1945
Gli organici dei ricostituiti comuni di Guardia Piemontese e di Acquappesa saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni di Guardia Piemontese e Acquappesa anteriormente alla loro fusione, disposta con Regio decreto 22 dicembre 1927, n. 2517. Il personale in servizio presso il comune di Guardia Piemontese Terme sarà inquadrato nei predetti organici con posizione gerarchica e trattamento economico non superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-02-01;27#art-2

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Art. 2 Ricostituzione dei comuni di Guardia Piemontese e Acquappesa — Testo vigente | Portale Normativo