Art. 4

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2009
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-01-05;18#art-4

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Art. 4 Proroga, per la durata della guerra, dell'efficacia del R. decreto-legge 27 dicembre 1941, n. 1597, relativo alla concessione di una indennita' di prolungato imbarco al personale della Regia marina, estendendola agli ufficiali subalterni di Stato Maggiore ed agli ufficiali in servizio di osservazione aerea. — Testo vigente | Portale Normativo