Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2009
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-01-04;1#art-1

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Art. 1 Sospensione, fino all'entrata in funzione del nuovo Parlamento, della incompatibilita' tra la carica di governatore della Banca d'Italia e quella di membro del Parlamento e disciplina, fino a nuova disposizione, con nuove modalita', della nomina del governatore stesso, del direttore generale e del vice direttore generale della Banca. — Testo vigente | Portale Normativo