Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2009
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-12-28;452#art-2

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Art. 2 Facolta' al Ministro per la marina, per la durata dell'attuale stato di guerra, di determinare semestralmente o, se necessario, a periodi piu' brevi, gli organici dei sottufficiali della Regia marina. — Testo vigente | Portale Normativo