Capo V

Art. 36

In vigore dal 11 giu 1946
È autorizzata la spesa di lire trecento milioni a titolo di anticipazioni alle imprese minerarie sarde per il finanziamento di spese resesi necessarie in dipendenza dell'attuale stato di guerra ed autorizzate dal Comando forze armate o dell'Alto Commissariato per la Sardegna sentito il locale distretto minerario. È altresì autorizzata la spesa di L. 150.000.000 per il finanziamento a favore della Società Mineraria Carbonifera Sarda, di spese incontrate allo stesso titolo anche dopo la fine dello stato di guerra, per far fronte alle perdite subite in confronto ai costi di produzione. La restituzione dei finanziamenti di cui al primo e secondo comma da parte delle imprese minerarie sostenute, sarà regolata con apposite convenzioni da stipularsi dal Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito l'Alto Commissario per la Sardegna. I finanziamenti provvisori effettuati in attesa della erogazione delle anticipazioni di cui al primo e al secondo comma da parte di istituti o aziende di credito saranno, alla scadenza, rimborsati agli istituti o aziende stesse a carico della predetta assegnazione di trecento milioni e rispettivamente di centocinquanta milioni di lire. Il pagamento delle anticipazioni di cui al presente articolo può essere anche effettuato a mezzo di ordini di accreditamento da emettersi a favore dell'Alto Commissario per la Sardegna. Per detti ordini non si applicano i limiti di somma stabiliti dalle vigenti disposizioni.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-12-28;417#art-36

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