Capo I
Art. 1
In vigore dal 14 gen 1945
UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vieto il R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo all'istituzione di un Alto Commissariato per la Sicilia;
Visto il R. decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298, convertito nella legge 30 giugno 1927, n. 1265, relativo agli ordinamenti dei Banchi di Napoli e di Sicilia;
Visto il decreto presidenziale 8 maggio 1940, col quale è stato approvato lo statuto del Banco di Sicilia;
Visto l' del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vieto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, ed il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro per il tesoro, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per i lavori pubblici, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
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L' del R. decreto-leggo 18 marzo 1944, n. 91, è modificato come segue:
«L'Alto Commissario per la Sicilia:
a) sovraintende nel territorio dell'isola a tutte le Amministrazioni statali, civili e militari, nonché agli enti ed istituti di diritto pubblico ed in genere a tutti gli enti sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;
b) dirige e coordina l'azione dei prefetti e delle altre autorità civili dell'Isola e ne assicura l'unità di indirizzo;
c) ferma restando la competenza del Consiglio dei Ministri, esplica nel detto territorio tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali escluso quanto attiene all'amministrazione della giustizia e dell'istruzione superiore, ed alle amministrazioni militari, alla applicazione delle leggi fiscali e degli ordinamenti contabili dello Stato ed a tutto quanto si riferisce alla gestione del bilancio, alla vigilanza e alla disciplina del credito e alla tutela del risparmio.
Resta in ogni caso riservata alle rispettive amministrazioni, ai sensi delle disposizioni vigenti, la competenza circa le nomine, i licenziamenti, le promozioni, i trasferimenti ed ogni altro provvedimento concernente lo stato economico e giuridico del personale dello Stato e degli enti di diritto pubblico;
d) interviene senza voto deliberativo al Consiglio dei Ministri, su convocazione del Presidente del Consiglio, limitatamente agli affari riguardanti la Sicilia».
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-12-28;416#art-1