Art. 44

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 23 novembre 1944 UMBERTO DI SAVOIA Bonomi - Gronchi - Tupini - Siglienti - Soleri Visto, il Guardasigilli: Tupini Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1944 Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 69. - Petia

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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-11-23;369#art-44

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Art. 44 Soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni. — Testo vigente | Portale Normativo