Art. 1

In vigore dal 16 dic 2010
UMBERTO DI SAVOIA Principe di Piemonte Luogotenente Generale del Regno In virtù dell'autorità a Noi delegata; Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, nonché il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, contenente norme per l'attuazione della legge predetta, e le successive modificazioni; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo e alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche; Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione di Regi decreti e di altri provvedimenti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta dei Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con il Ministro per l'interno, con quello per la grazia e giustizia, con quello per le finanze e con quello per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 1 dicembre 1947, n. 1611 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che " Le operazioni di liquidazione degli enti indicati all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, dovranno essere chiuse entro tre mesi dalla data di entrata, in vigore del presente decreto".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-11-23;369#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni. — Testo vigente | Portale Normativo