Art. 13
In vigore dal 10 dic 1944
Chi omette di presentare, nei termini, le dichiarazioni prescritte dai decreti emanati dal Ministro per le finanze a norma dell' e quelle previste dall' incorre nella pena pecuniaria, da L. 500 a L. 10.000 e in una sopratassa pari alla imposta dovuta.
La sopratassa è ridotta ad un decimo se la dichiarazione è presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine.
Quando le dichiarazioni risultano infedeli, il soggetto incorre nella pena pecuniaria da L. 100 a L. 10.000 e in una sopratassa pari alla differenza d'imposta sottratta all'Erario.
Per le violazioni delle altre disposizioni stabilite dal presente decreto a dai decreti emanati dal Ministro per e finanze a norma dell' si applicano le sanzioni previste dalla legge 19 giugno 1940, n.762, e dal Regio decreto-legge 3 giugno 1943 n. 452.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-19;348#art-13