Art. 3
In vigore dal 29 mag 1947
A favore dei praticanti che saranno iscritti nell'albo dei procuratori in base all'idoneità conseguita negli esami del triennio 1944-1916 il periodo di esercizio della professione necessario per l'iscrizione nell'albo degli avvocati è ridotto di un tempo pari a quello trascorso dopo il compimento della pratica, a condizione che la domanda di iscrizione nell'albo dei procuratori sia presentata entro novanta giorni dalla ubblicazione dell'esito degli esami predetti.
A favore degli avvocati che saranno iscritti nell'albo a termini della disposizione di cui al comma precedente, il periodo di esercizio della professione necessario per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è ridotto a sei anni.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 374 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 318, continuano ad applicarsi anche dopo la scadenza, del triennio ivi stabilito a favore degli ex combattenti (militari, patrioti e partigiani) e dei reduci dalla prigionia o dai campi d'internamento all'estero, i quali conseguano la idoneita' negli esami di procuratore che saranno indetti non piu' tardi della seconda sessione dal congedo o dal rimpatrio". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di questo decreto si applicano anche rispetto agli esami di procuratore indetti con decreto 23 novembre 1946 del Ministro per la grazia e giustizia".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-19;318#art-3