Art. 16

In vigore dal 17 nov 1944
Non è punibile chi, al solo scopo di evitare per sè o per altri le persecuzioni razziali, dopo l'8 settembre 1943, in territorio occupato o controllato dalle forze armate germaniche, abbia commesso alcuno dei fatti contemplati negli articoli 374, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 489, 490, 494, 495, 496 e 567, capoverso, del Codice penale. Non è punibile chi, nelle circostanze previste dal precedente comma, abbia commesso alcuno dei fatti contemplati dall'art. 334 del Codice penale, al solo scopo di favorire il proprietario della cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro per persecuzione razziale del proprietario stesso.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-19;306#art-16

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Art. 16 Norme complementari alle disposizioni del R. decreto legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente la reintegrazione nei diritti civili e politici, dei cittadini italiani e stranieri gia' dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica. — Testo vigente | Portale Normativo