Art. 7

Abrogato
In vigore dal 21 lug 1949
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 14 GIUGNO 1949, N. 410

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-15;346#art-7

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Art. 7 Provvidenze eccezionali per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata. — Testo vigente | Portale Normativo