Art. 2
In vigore dal 12 dic 1944
Tutte le attività e le funzioni che facevano capo all'Accademia d'Italia continueranno ad essere esercitate dall'Accademia nazionale dei Lincei, già fusa con la prima mediante la legge 8 giugno 1939, n. 755, e ricostituita con decreto legislativo di data odierna.
Il patrimonio della Reale Accademia d'Italia è devoluto alla Accademia nazionale dei Lincei.
L'Accademia nazionale dei Lincei, nel disporre delle rendite dei beni provenienti da disposizioni testamentarie e da donazioni che stabiliscano destinazioni particolari, dovrà osservare, per quanto è possibile, le destinazioni stesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-09-28;363#art-2