Art. 6

In vigore dal 10 nov 1944
Il comma 3 dell'art. 74 del Codice di procedura, penale è modificato nel modo seguente: « Il pubblico ministero, qualora reputi che per il fatto non si debba promuovere l'azione penale, richiede il giudice istruttore di pronunciare decreto. Il giudice istruttore, se non ritiene di accogliere la richiesta, dispone con ordinanza l'istruttoria formale. « Nel caso preveduto nel comma precedente il pretore provvede parimenti con decreto, informandone il procuratore del Re, il quale può richiedere gli atti e disporre invece che si proceda ».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-09-14;288#art-6

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Art. 6 Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione penale. — Testo vigente | Portale Normativo