Art. 2

In vigore dal 29 set 1944
L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale. Le prove scritte sono due: una per il diritto civile e il diritto amministrativo; l'altra per la procedura civile e per la procedura penale. La prova orale comprende: il diritto civile, il diritto penale, il diritto amministrativo, il diritto finanziario, la procedura civile e la procedura penale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-09-07;215#art-2

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