Art. 3

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2009
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-07-09;320#art-3

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Art. 3 Disposizioni del richiamo in servizio di magistrati dell'ordine giudiziario pensionati di qualunque grado per temporanee inderogabili esigenze. — Testo vigente | Portale Normativo