Capo II

Art. 7

Deposito dell'opposizione

In vigore dal 7 mag 2026
1. Entro due mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino di cui all', comma 6, i soggetti legittimati ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411 possono presentare alla DGPI-UIBM opposizione alla registrazione della indicazione geografica. 2. L'opposizione può essere basata su uno o più motivi previsti dall', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2411, nonché sulle fattispecie riconducibili agli articoli 42, 43 e 44 del medesimo regolamento. 3. L'opposizione è ricevibile solo se redatta in lingua italiana e deve contenere a pena di inammissibilità: a) in relazione alla indicazione geografica oggetto dell'opposizione, l'identificazione del richiedente, il numero e la data della domanda di registrazione contro cui è proposta l'opposizione; b) i motivi su cui si fonda l'opposizione; c) la documentazione necessaria a comprovare l'interesse legittimo a presentare opposizione; d) l'identificazione del marchio o dei marchi anteriori di cui all', comma 1, lettere c), d) ed e), del codice della proprietà industriale, nonché l'elenco dei prodotti su cui è basata l'opposizione, se quest'ultima è proposta ai sensi dell', paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2411, oppure per i motivi riconducibili a quanto disciplinato dagli articoli 43, paragrafo 3, lettera c), e 44, paragrafo 2, del medesimo regolamento. 4. Il presente articolo si applica anche ai procedimenti di opposizione in fase nazionale che la DGPI-UIBM ha la facoltà di avviare in caso di modifiche sostanziali al disciplinare o al documento unico durante i procedimenti a livello di Unione europea.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-02;51#art-7

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