Titolo III
Art. 5
Domanda di registrazione
In vigore dal 7 mag 2026
1. La domanda di registrazione dell'indicazione geografica è presentata dal richiedente, come definito dall', comma 1, lettera h), di cui deve essere indicato il domicilio per ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni ai sensi del presente decreto.
In materia di domicilio elettivo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 147, commi 3-bis e 3-quinquies, del codice della proprietà industriale.
2. La domanda di registrazione, ai sensi dell' del regolamento (UE) 2023/2411, comprende:
a) il disciplinare di produzione, i cui contenuti sono disciplinati dall' del regolamento (UE) 2023/2411;
b) il documento unico, i cui contenuti sono disciplinati dall' del regolamento (UE) 2023/2411, da redigere sulla base del modello standard di cui all'allegato II al medesimo regolamento;
c) la documentazione di accompagnamento di cui all' del regolamento (UE) 2023/2411.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-02;51#art-5