Titolo III

Art. 4

Modalità di deposito

In vigore dal 7 mag 2026
1. Le domande, le istanze, gli atti, i ricorsi e i documenti menzionati nel presente decreto sono presentati esclusivamente attraverso il portale di deposito telematico della DGPI-UIBM. La DGPI-UIBM fornisce le specifiche tecniche per il deposito telematico. 2. La DGPI-UIBM all'atto del deposito rilascia una apposita ricevuta, attribuendo alla domanda di registrazione un numero di riferimento e una data.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-02;51#art-4

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