Titolo III
Art. 4
Modalità di deposito
In vigore dal 7 mag 2026
1. Le domande, le istanze, gli atti, i ricorsi e i documenti menzionati nel presente decreto sono presentati esclusivamente attraverso il portale di deposito telematico della DGPI-UIBM. La DGPI-UIBM fornisce le specifiche tecniche per il deposito telematico.
2. La DGPI-UIBM all'atto del deposito rilascia una apposita ricevuta, attribuendo alla domanda di registrazione un numero di riferimento e una data.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-02;51#art-4