Titolo II

Art. 3

Individuazione dell'autorità competente per la fase nazionale

In vigore dal 7 mag 2026
1. Ai sensi dell' del regolamento (UE) 2023/2411, il Ministero delle imprese e del made in Italy è individuato quale autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali di cui agli del medesimo regolamento, nonché per le procedure a livello di Unione europea di cui agli , lettera a), e 22 del medesimo regolamento. 2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy è inoltre responsabile della fase nazionale delle procedure relative alle modifiche del disciplinare di produzione, alla cancellazione della registrazione, di cui agli articoli 31 e 32 del regolamento (UE) 2023/2411 e al ritiro della domanda di registrazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-02;51#art-3

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