Titolo VI
Art. 23
Autorità di accertamento e irrogazione delle sanzioni
In vigore dal 7 mag 2026
1. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall' della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall' della legge n. 689 del 1981 è presentato all'ufficio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale del soggetto sanzionato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-02;51#art-23