Titolo VI

Art. 22

Sanzioni amministrative

In vigore dal 7 mag 2026
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in essere la condotta di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2411, facendo uso commerciale diretto o indiretto dell'indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione protetta, qualora questi ultimi siano paragonabili ai prodotti oggetto di protezione, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in essere la condotta di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2411, sfruttando, indebolendo, svigorendo o danneggiando, nell'uso commerciale diretto o indiretto di prodotti che non sono oggetto di registrazione, la reputazione dell'indicazione geografica protetta, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in essere la condotta di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2411, generando, nell'uso commerciale diretto o indiretto di un prodotto, usurpazione, imitazione o evocazione di un nome protetto come indicazione geografica, anche se la vera origine dei prodotti o servizi è indicata o se l'indicazione geografica protetta è una traduzione, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in essere la condotta di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2411, generando, nell'uso commerciale diretto o indiretto di un prodotto, usurpazione, imitazione o evocazione di un nome protetto come indicazione geografica, utilizzando espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «fragranza», «come» o un'espressione simile, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in essere la condotta di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (UE) 2023/2411, inducendo in errore il consumatore sulla sussistenza di una indicazione geografica protetta in quanto vengono riportate sulla confezione o sull'imballaggio, sui materiali pubblicitari, nei documenti o nelle informazioni fornite su interfacce online relative al prodotto, indicazioni false o ingannevoli relative alla provenienza, all'origine, alla natura o alle caratteristiche essenziali del prodotto, o vengono utilizzati, per il confezionamento del prodotto, recipienti che possano indurre in errore quanto alla sua origine, o viene messa in atto qualsiasi altra pratica ingannevole sulla sussistenza di una indicazione geografica protetta, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000 a euro 24.000. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411, l'uso di un'indicazione geografica protetta da parte di produttori per indicare che un prodotto fabbricato o manufatto contiene o incorpora, come parte o componente, un prodotto designato da tale indicazione geografica, non conforme a pratiche commerciali leali e che sfrutti, indebolisca, svigorisca o danneggi la reputazione dell'indicazione geografica protetta, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. 7. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2411 con riferimento alla mancata collocazione dell'indicazione geografica nello stesso campo visivo del simbolo dell'Unione europea e del medesimo articolo 48, paragrafo 5, con riferimento all'utilizzo del simbolo dell'Unione europea prima della pubblicazione della decisione di registrazione dell'indicazione geografica, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000. Qualora le medesime condotte riguardino esclusivamente errori od omissioni formali nell'apposizione del simbolo dell'Unione europea e dell'indicazione geografica, le stesse sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500. 8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque disattenda le prescrizioni di cui all'articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2411, collocando il simbolo dell'Unione europea, l'indicazione geografica o l'abbreviazione «IGP» in modo da indurre il consumatore a credere che costituiscano il nome del prodotto fabbricato o manufatto nel suo insieme, anziché il nome di una parte o componente del prodotto protetto dall'indicazione geografica, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. 9. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore di IGP che risulti essere in procinto di immettere sul mercato un prodotto IGP non conforme al disciplinare di produzione, con riferimento alle materie prime impiegate, ai metodi di produzione di ciascuna fase di produzione che ha luogo nella zona geografica delimitata e con riferimento alla stessa zona geografica di provenienza, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000. 10. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore di IGP che, risulti aver immesso sul mercato un prodotto non conforme al disciplinare di produzione, con riferimento alle materie prime impiegate, ai metodi di produzione di ciascuna fase di produzione che ha luogo nella zona geografica delimitata e con riferimento alla stessa zona geografica di provenienza, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000 a euro 24.000. 11. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impiega commercialmente in maniera diretta o indiretta un prodotto non conforme al disciplinare di produzione, con riferimento alle materie prime impiegate, ai metodi di produzione di ciascuna fase di produzione che ha luogo nella zona geografica delimitata e con riferimento alla stessa zona geografica di provenienza, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. 12. Per tutti gli illeciti previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 è disposta la sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della indicazione protetta per le quantità accertate o del comportamento sanzionato e, tenuto conto della gravità del fatto, desunta anche dalle quantità dei prodotti oggetto delle condotte sanzionate e del rischio di induzione in errore dei consumatori finali, può essere disposta la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione è applicata. 13. Il mancato rispetto dell'inibizione prevista al comma 12 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 12.000. 14. Ai sensi dell'articolo 40, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2023/2411, le fattispecie sanzionatorie elencate ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 si applicano anche nelle ipotesi di violazioni realizzate tramite l'uso del nome a dominio di un sito usato nell'attività economica, alle merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione europea senza essere immesse in libera pratica in tale territorio ed alle merci vendute mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico. 15. Salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2023/2411, le informazioni collegate alla pubblicità, alla promozione e alla vendita di prodotti che violano la protezione delle indicazioni geografiche di cui agli articoli 40 e 41 del regolamento (UE) 2023/2411, utilizzate a uso pubblicitario o commerciale nei servizi intermediari, in particolare nelle piattaforme online, sono considerate contenuti illegali a norma dell', lettera h), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, e i titolari dei servizi intermediari sono sanzionati ai sensi dell', comma 32-bis della legge 31 luglio 1997, n. 249.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-02;51#art-22

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