Titolo VI
Art. 21
Sanzioni penali
In vigore dal 7 mag 2026
1. All'articolo 517-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo la parola: «agroalimentari» sono aggiunte le seguenti: «, artigianali e industriali»;
b) al quarto comma, dopo la parola: «agroalimentari» sono aggiunte le seguenti: «, artigianali e industriali»;
c) alla rubrica, dopo la parola: «agroalimentari» sono aggiunte le seguenti: «, artigianali e industriali».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-02;51#art-21