Titolo VI

Art. 21

Sanzioni penali

In vigore dal 7 mag 2026
1. All'articolo 517-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, dopo la parola: «agroalimentari» sono aggiunte le seguenti: «, artigianali e industriali»; b) al quarto comma, dopo la parola: «agroalimentari» sono aggiunte le seguenti: «, artigianali e industriali»; c) alla rubrica, dopo la parola: «agroalimentari» sono aggiunte le seguenti: «, artigianali e industriali».
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-02;51#art-21

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