Titolo V

Art. 20

Controlli

In vigore dal 7 mag 2026
1. Ferme restando le competenze degli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, il Ministero delle imprese e del made in Italy - DGPI-UIBM è designato quale autorità competente allo svolgimento dei controlli ufficiali per le funzioni di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) 2023/2411. 2. Restano ferme le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy - DGPI-UIBM svolge il ruolo di autorità amministrativa dei controlli intesi a verificare l'adempimento degli obblighi giuridici connessi alle IGP ai sensi degli articoli 50, 51 e 71 del regolamento (UE) 2023/2411. 4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy - DGPI-UIBM può delegare talune funzioni afferenti ai controlli a uno o più organismi di certificazione ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2023/2411. 5. Per lo svolgimento dei compiti di monitoraggio dell'uso di nomi registrati per designare prodotti immessi sul mercato, anche nella modalità del commercio elettronico, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (UE) 2023/2411, il Ministero delle imprese e del made in Italy - DGPI-UIBM si avvale della collaborazione della Guardia di finanza che può altresì essere delegata ad esercitare le funzioni ispettive per lo svolgimento dei controlli di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy - DGPI-UIBM di cui al comma 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-02;51#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo