Capo III

Art. 16

Registrazione dei nomi esistenti

In vigore dal 7 mag 2026
1. I soggetti legittimati come richiedente di cui all', comma 1, lettera h), possono avvalersi, ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2411, della protezione prevista per i nomi giuridicamente protetti o acquisiti con l'uso, che risultano conformi agli del regolamento (UE) 2023/2411, presentando richiesta alla divisione competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Al procedimento di cui al comma 1 si applicano i termini e le modalità di cui agli per la procedura di esame e agli per la procedura di opposizione a livello nazionale, con l'obbligo per le parti di raggiungere la composizione amichevole di cui all', comma 1, entro tre mesi non prorogabili. Ai sensi dell'articolo 70, comma 4, del regolamento (UE) 2023/2411 non si applica la procedura di opposizione a livello di Unione europea. 3. La divisione competente esamina la richiesta di cui al comma 1 e al termine della procedura nazionale di cui al comma 2, in caso di esito positivo, comunica entro il 2 dicembre 2026 i nomi alla Commissione europea e all'EUIPO, conformemente all'articolo 70, comma 2, del regolamento (UE) 2023/2411. 4. La decisione di cui al comma 3 è trasmessa al richiedente e alla regione o alle regioni interessate. L'elenco dei nomi trasmessi è reso pubblico sul sito istituzionale della DGPI-UIBM congiuntamente al disciplinare di produzione oggetto della decisione favorevole. 5. In caso di rifiuto la decisione viene comunicata con parere motivato al richiedente e alla regione o alle regioni interessate. Contro tale decisione è consentito presentare ricorso ai sensi e con le modalità di cui agli articoli da 136 a 136-terdecies del codice della proprietà industriale. In caso di contestazione della decisione in fase nazionale, la divisione competente ne informa l'EUIPO.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-02;51#art-16

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