Capo III
Art. 13
Ritiro della domanda di registrazione della indicazione geografica
In vigore dal 7 mag 2026
1. In qualunque fase del procedimento a livello nazionale o a livello di Unione europea, il richiedente può presentare, alla divisione competente, istanza di ritiro della domanda di registrazione.
2. Se il ritiro della domanda avviene quando la procedura di registrazione è nella fase a livello di Unione europea, la divisione competente ne dà comunicazione all'EUIPO attraverso il sistema informatico di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) 2023/2411.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-02;51#art-13