Capo III

Art. 13

Ritiro della domanda di registrazione della indicazione geografica

In vigore dal 7 mag 2026
1. In qualunque fase del procedimento a livello nazionale o a livello di Unione europea, il richiedente può presentare, alla divisione competente, istanza di ritiro della domanda di registrazione. 2. Se il ritiro della domanda avviene quando la procedura di registrazione è nella fase a livello di Unione europea, la divisione competente ne dà comunicazione all'EUIPO attraverso il sistema informatico di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) 2023/2411.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-02;51#art-13

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