Capo II
Art. 10
Estinzione della procedura di opposizione
In vigore dal 7 mag 2026
1. La procedura di opposizione si estingue se:
a) le parti hanno raggiunto la composizione amichevole di cui all', comma 1;
b) l'opposizione è ritirata;
c) la domanda di registrazione dell'indicazione geografica sulla quale si fonda l'opposizione è ritirata o rigettata;
d) l'indicazione geografica protetta sulla quale si fonda l'opposizione è cancellata;
e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell' del regolamento (UE) 2023/2411;
f) è venuto meno l'interesse ad agire;
g) il marchio sul quale si fonda l'opposizione è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato o con provvedimento definitivo;
h) la domanda o la registrazione dell'indicazione geografica, oggetto di opposizione, è ritirata o rigettata con decisione definitiva.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-02;51#art-10