Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 28 mar 2026
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-03-13;38#art-2

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