Allegato›Titolo XVIII
Art. 171
Decorrenza
In vigore dal 31 gen 2026
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10#art-a-171