Art. 2
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49
In vigore dal 24 gen 2026
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2014, n. 49
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «Per i RAEE storici» sono inserite le seguenti: «di cui all', comma 1, lettera o),»;
b) al comma 2:
1) le parole: «Per i RAEE derivanti da AEE» sono sostituite dalle seguenti: «Per i RAEE derivanti dalle AEE di cui all', comma 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici,»;
2) dopo le parole: «13 agosto 2005,» sono inserite le seguenti: «nonché da tutte le altre AEE di cui all', comma 1, lettera b), diverse dai pannelli fotovoltaici e che sono state immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018,».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-07;2#art-2