Art. 3
Modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
In vigore dal 23 gen 2026
1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 121, comma 1, lettera f), le parole: «67-quater e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «59-quater, 59-quinquies e 59-septies»;
b) dopo l'articolo 167, è inserito il seguente:
«Art. 167-bis (Diritto di recesso in caso di vendita a distanza). - 1. Il diritto di recesso dai contratti di assicurazione conclusi a distanza non può essere esercitato se:
a) il contraente richiede all'impresa di assicurazione o all'intermediario assicurativo, come definito dall', comma 1, lettere cc-quinquies) e cc-septies), la liquidazione dell'indennizzo o delle somme assicurate, entro il termine previsto dall'articolo 59-octies, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
b) il sinistro si verifica entro il termine previsto dall'articolo 59-octies, comma 1, del codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, in caso di polizza obbligatoria.
2. L'impresa di assicurazione informa il contraente che non può esercitare il diritto di recesso se richiede esplicitamente l'esecuzione del contratto, entro il termine di cui all'articolo 59-octies, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.»;
c) all'articolo 177, comma 2, le parole: «deve informare» sono sostituite dalla seguente: «informa»;
d) all'articolo 188, comma 3-bis:
1) all'alinea, dopo le parole: «singole imprese di assicurazione o riassicurazione» sono aggiunte le seguenti: «o - se pertinenti - di singoli soggetti iscritti al registro degli intermediari».
2) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) la richiesta di cessazione temporanea o permanente di qualsiasi pratica o comportamento contrario alle disposizioni del presente codice e delle relative norme di attuazione.»;
e) dopo l'articolo 188, è inserito il seguente:
«Art. 188-bis (Impegni nell'ambito dell'esercizio del potere di vigilanza). - 1. L'IVASS, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 188, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, può ricevere impegni da imprese di assicurazione o riassicurazione e da soggetti iscritti al registro degli intermediari, tali da far venire meno i profili di violazioni di competenza dell'IVASS. L'IVASS, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi, può renderli obbligatori per i suddetti soggetti. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e comporta il mancato avvio del procedimento per accertare l'infrazione.
2. In caso di tempestiva presentazione di una proposta di impegni, l'IVASS non procede all'accertamento dell'infrazione ai fini dell'avvio del procedimento sanzionatorio, fino alla notifica del provvedimento di rigetto della proposta o all'apertura del procedimento sanzionatorio nei casi di cui al comma 4.
3. In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1, l'IVASS può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento, i cui limiti edittali massimi sono aumentati del 10 per cento. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, l'IVASS esercita i poteri di cui agli articoli 188 e 189.
4. L'IVASS può, d'ufficio, aprire il procedimento sanzionatorio se:
a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione;
b) i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti;
c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti.
5. L'IVASS pubblica sul proprio sito internet istituzionale gli impegni assunti ai sensi del presente articolo.»;
f) all'articolo 311-ter, comma 1, dopo le parole: «applicare nei confronti dell'impresa» sono aggiunte le seguenti: «o dell'ultima società controllante italiana, come determinata dall'articolo 210, comma 2, per le violazioni di cui essa sia responsabile»;
g) all'articolo 311-quater, i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati;
h) all'articolo 324, comma 1, dopo le parole «in caso di mancata adesione a detti sistemi,» sono aggiunte le seguenti: «188 e»;
i) all'articolo 324-bis, comma 1, dopo le parole: «in caso di mancata adesione a detti sistemi,» sono aggiunte le seguenti: «188 e»;
l) all'articolo 324-quinquies:
1) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati;
2) al comma 6, le parole: «Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «La disposizione di cui al comma 1 si applica»;
m) dopo l'articolo 328, è aggiunto il seguente:
«Art. 328-bis (Impegni). - 1. Per le violazioni di competenza dell'IVASS, entro sessanta giorni dalla notificazione della contestazione degli addebiti, i soggetti destinatari possono presentare impegni tali da far venire meno i profili di violazione.
L'IVASS, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi può renderli obbligatori per i destinatari della contestazione. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e comporta la chiusura del procedimento sanzionatorio.
2. La tempestiva presentazione di una proposta di impegni sospende il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio, fino alla notifica del provvedimento di rigetto della proposta o di riapertura del procedimento sanzionatorio nei casi di cui al comma 4.
3. In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1, l'IVASS può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento, i cui limiti edittali massimi sono aumentati del 10 per cento. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, l'IVASS esercita i poteri di cui agli articoli 188 e 189.
4. L'IVASS può d'ufficio riaprire il procedimento se:
a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione;
b) i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti;
c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti.
5. L'IVASS pubblica sul proprio sito internet istituzionale gli impegni assunti ai sensi del presente articolo.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-31;209#art-3